Commissione Elettorale Comunale

La commissione elettorale è eletta dal consiglio comunale nel proprio seno, in modo che sia rappresentata anche la minoranza, e rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio. È composta dal sindaco o chi lo sostituisce (vicesindaco, assessore anziano, commissario prefettizio), che la presiede, e da:

tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;
otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.
La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca deve essere approvata dal prefetto.

Funzioni
Funzione principale della commissione elettorale è la tenuta e aggiornamento delle liste elettorali. In esse sono iscritti i cittadini che possiedono i requisiti per essere elettori e non sono incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo. L’iscrizione avviene:

d’ufficio, per gli elettori compresi nell’anagrafe della popolazione residente nel comune o nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero;
su richiesta, per gli elettori residenti all’estero nati nel comune.
La commissione elettorale nomina, inoltre, gli scrutatori di seggio.

Membri

  CONSIGLIERE:       PIDALA’  Ambra

  CONSIGLIERE:       RUSSO  Chiara

   CONSIGLIERE:      CARCIONE  Salvatore